A.C. 182-A
Grazie, signor Presidente. Colleghe e colleghi, il tema oggetto di questa legge non è nuovo all'attenzione di questo Parlamento. Fu già affrontato in una precedente legislatura e approvato all'unanimità dal Senato della Repubblica senza, però, completare il suo iter.
Oggi non discutiamo di una materia marginale, ma di una questione che il Parlamento ha già riconosciuto come meritevole di una disciplina organica. La necessità di una disciplina chiara non è affatto in discussione e anche noi riteniamo che sia un'esigenza reale, ma il punto non è se fare una legge, il punto è come farla e quale equilibrio scegliere tra l'attrattività internazionale e l'esigenza di tutela. È un tema molto delicato, perché riguarda beni artistici e di pregio culturale e la loro sequestrabilità, e riguarda anche il rapporto tra tutela del patrimonio e cooperazione culturale internazionale.
Altri Paesi europei hanno adottato discipline analoghe sull'immunità dal sequestro: è il caso della Germania, che ha scelto di offrire ai prestatori stranieri una cornice giuridica certa per le opere concesse in prestito per mostre ed esposizioni.
In Italia, tuttavia, la questione è sempre stata molto più complessa. Il nostro è un Paese fonte, un Paese dal quale sono stati trafugati, per decenni, beni archeologici e opere d'arte che sono finiti nei musei stranieri. Non possiamo certamente dimenticare le lunghe controversie internazionali che hanno coinvolto istituzioni, come il “Getty Museum” di Los Angeles, proprio su beni archeologici illecitamente esportati dal nostro territorio nazionale. Ed è anche per questa ragione che, finora, non si era mai giunti a una normativa organica, perché il timore era proprio quello di indebolire gli strumenti di tutela e le possibilità di rivendicazione sul nostro patrimonio culturale.
Dobbiamo però riconoscere un dato oggettivo, e cioè che l'assenza di una disciplina legislativa chiara rende l'Italia meno competitiva rispetto ad altri Paesi europei. L'incertezza giuridica sui beni concessi in prestito per mostre costituisce un deterrente per molti prestatori stranieri, e in questi anni si è intervenuti caso per caso attraverso strumenti amministrativi, ma sempre in un clima di sostanziale incertezza. Approvare una legge rappresenta, quindi, un cambio di paradigma. Ma proprio perché è un cambio di paradigma, dovrebbe essere accompagnato da adeguate garanzie, e ridurre i controlli preventivi significa indebolire il modello di tutela e il sistema che in Italia abbiamo costruito e che, tra l'altro, è riconosciuto a livello internazionale.
Gli emendamenti della maggioranza dell'ultimo minuto, invece, sacrificano alcune tutele fondamentali e hanno cambiato significativamente l'architettura del provvedimento. Al comma 1, viene eliminato il riferimento agli Stati non parte della Convenzione UNIDROIT e l'immunità viene estesa, più in generale, ai beni culturali stranieri non soltanto pubblici, come nel testo originario, e indipendentemente dall'adesione dello Stato alla Convenzione. Si tratta di un ampliamento molto significativo, perché non si distingue più tra beni pubblici e altri tipi di beni. Non rileva più l'adesione a uno strumento internazionale nato proprio per contrastare il traffico illecito di beni culturali.
In secondo luogo, la reciprocità viene spostata al comma 2 come condizione per il rilascio della garanzia. Non è più una tutela automatica, quindi: diventa una valutazione caso per caso, ampliando lo spazio di discrezionalità.
Terzo punto. Il decreto non è più adottato dal solo Ministro della Cultura ma, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, rafforzando così sì la dimensione politico-diplomatica, ma, indebolendo, di fatto, le garanzie tecnico-scientifiche e le verifiche sulla provenienza delle opere.
Infine, vengono soppressi i commi 3 e 4 che prevedevano un decreto specifico per ogni mostra, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'elenco dettagliato delle opere, la verifica della provenienza, anche con il coinvolgimento del Nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, e un termine di 60 giorni per eventuali azioni di rivendicazione prima dell'efficacia. Ecco, quelle, per noi, non erano inutili formalità. La loro soppressione semplifica la procedura, ma riduce le tutele, la trasparenza e la possibilità di far valere, tempestivamente, eventuali diritti. Nel nostro emendamento, avevamo proposto di escludere i beni archeologici da questa disciplina, proprio alla luce della storia del nostro Paese e delle controversie che hanno interessato casi, come quello che citavo prima, del Getty Museum, nella quale vicenda la questione della provenienza delle opere archeologiche è stata centrale e fondamentale. Allora la sfida non è scegliere tra aperture e tutela. La sfida è provare a tenerle insieme, tenere insieme le 2 cose. Una legge sull'insequestrabilità può essere, certamente, uno strumento utile, ma non può tradursi in un indebolimento del presidio di legalità e degli strumenti di tutela che l'Italia ha costruito nel tempo. Noi riteniamo necessario accompagnare questo cambio di paradigma con maggiori garanzie e con un'attenzione particolare ai beni più sensibili, a partire dai beni archeologici perché sosteniamo che privilegiare la semplificazione, sacrificando le verifiche preventive, è una scelta politica chiara. Noi riteniamo che si potesse e si dovesse trovare un equilibrio diverso, mantenendo in vita i presidi e gli strumenti che, invece, verranno soppressi. Noi eravamo convinti di esprimere, su questo provvedimento, un voto diverso, ma, per le ragioni che ho prima esposto, io devo annunciare il voto contrario su questo provvedimento del gruppo parlamentare del Partito Democratico.